NORME SULL' ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA E AGONISTICA


la certificazione medico sportiva: cosa dice la legge

La regione TOSCANA:

comunicato stampa AUSL 11 Empoli




ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

(DM 28/02/1983)

La visita medica per attività sportive non agonistiche viene effettuata di norma dal medico di base il quale deve rilasciare il relativo certificato di "stato di buona salute" . Il certificato deve contenere in modo chiaro e leggibile il nome e cognome della persona, luogo e data di nascita, residenza, il numero di iscrizione al SSN e la dizione:
"il soggetto sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio."

Il certificato va richiesto all'interessato al momento dell'iscrizione e partecipazione alla pratica sportiva, ha validità di 1 anno dalla data del rilascio e dovrà essere conservato presso la sede dell'organizzazione sportiva per almeno 5 anni. Occorrerà pertanto organizzare una sorta di scadenzario per mantenere monitorati tutti i praticanti e richiedere alle varie scadenze la ripetizione del certificato.

Si fa notare che la responsabilità giuridica ricade sul Presidente dell'organizzazione il quale è responsabile in caso di patologie e danni provocati dalla mancata verifica dell'idoneità del soggetto.
Il certificato di "stato di buona salute" viene di norma rilasciato dal medico di base di famiglia anche se comunque può essere richiesto ad altro medico.
Il certificato è gratuito solo nel caso che venga richiesto per attività sportiva scolastica o Giochi della Gioventù, mentre negli altri casi, anche se il medico non ha l'obbligo di farlo pagare dovrebbe essere rilasciato ad una tariffa minima di Lire 35.000.
Sono evidentemente da considerare all'interno di questo settore buona parte dei praticanti delle associazioni sportive affiliati ad Enti di Promozione Sportiva per il carattere più ludico e ricreativo delle attività che si svolgono al loro interno. Quasi tutti gli Enti comunque differenziano il tipo di visita medica in base alla tipologia e livello della singola attività di ogni disciplina. Occorrerà pertanto fare riferimento ai regolamenti interni di ogni singolo Ente per sapere quali discipline sono soggette alla visita medica per attività non agonistiche e quali per le attività agonistiche..

ATTIVITA' AGONISTICA
(D.M. 18/02/1982 - circolare 31/01/1983)

La visita medica per l'accertamento ed il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche deve essere effettuata presso Centri di Medicina dello Sport delle Aziende Sanitarie Locali o da Centri FMSI convenzionati con la Regione o da altri centri medici privati accreditati presso la Regione che devono comunque rispettare determinati parametri stabiliti dalle normative regionali (essendo la materia di competenza regionale vi possono essere alcune differenze a seconda delle varie legislazioni, per esempio nelle regioni del Veneto e della Lombardia sono abilitati a rilasciare il certificato anche i singoli medici dello sport).
Come per l'attività non agonistica, in caso di danni fisici o patologie causati dalla mancanza della verifica dell'idoneità sanitari, la responsabilità ricade sul presidente della società di cui il soggetto è tesserato.
La visita medica d'idoneità all'attività agonistica prevede l'effettuazione di alcune valutazioni, che essendo differenziato lo sforzo che viene richiesto in relazione allo sport praticato, sono state suddivise in due tipi di profilassi :

Esame tipo A - per attività sportive a basso impegno cardiocircolatorio dove pertanto non viene richiesto l'elettrocardiogramma sotto sforzo;

Esame tipo B - anamnesi, visita medica generale, valutazione spirografica, esame delle urine ed elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo.

Mentre per determinati sport ad alto rischio o per necessità di ulteriori verifiche possono essere richiesti ulteriori accertamenti per una valutazione più completa e sicura dell'idoneità del soggetto.
Il Certificato d'idoneità per attività agonistica ha validità annuale ad eccezione di alcuni sport in cui è prevista una validità biennale ed ha un costo stabilito per legge di Lit. 70.000, mentre viene rilasciato nelle strutture pubbliche gratuitamente per i minorenni e per gli adulti oltre i 65 anni.

Occorre inoltre sottolineare che la valutazione di NON IDONEITA' costituisce divieto di legge alla pratica dello sport agonistico, a cui però l'atleta può opporsi ricorrendo alla Commissione Regionale di Valutazione per un'eventuale revisione.

ALCUNE RIFLESSIONI
Spesso ci troviamo a considerare gli aspetti positivi della pratica sportiva e della attività motoria senza considerare a volte che i benefici non sono automatici ed insiti nella stessa pratica sportiva ma sono la conseguenza dei nostri comportamenti ed atteggiamenti che integriamo con lo svolgimento dell'attività sportiva di quella specifica disciplina.
Se per esempio cominciamo ad andare in palestra, a giocare a calcio o calcetto o a fare cicloturismo senza abbandonare abitudini nocive come il fumare, un'alimentazione sregolata, poco riposo ed eccessivo stress, difficilmente la pratica sportiva potrà contribuire al benessere del soggetto ma potrebbe anche essere addirittura dannosa al nostro fisico e causa di patologie cardiocircolatorie.

Inoltre spesso si ritiene erroneamente che il cosiddetto "sport amatoriale" sia quello meno pericoloso in quanto coinvolge bassi livelli di agonismo , mentre invece, venendo praticato il più delle volte saltuariamente, senza la possibilità o la voglia di sottoporsi a visite mediche e in molti casi in età mediamente avanzata è sicuramente molto più a rischio dello sport di vertice dove gli atleti possono quasi sempre contare su qualificate équipe di medici specialisti.

Sarebbe auspicabile infine una maggiore responsabilità da parte delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva nel permettere l'iscrizione a campionati e tornei solo a quegli atleti in possesso del certificato d'idoneità, non lasciando, come avviene in alcuni casi, solo la responsabilità al presidente di ogni singola squadra.
Anche la legislazione vigente può essere migliorata fornendo alla massa dei praticanti maggiori possibilità per l'effettuazione delle visite mediche ed a costi più ridotti, ma è comunque certo che una vera prevenzione e tutela sanitaria nello sport potrà essere concretizzata partendo dalla consapevolezza e responsabilità di ogni atleta e di tutti le figure, professionali e non, che ruotano all'interno del mondo sportivo.


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La Regione PIEMONTE:

Il certificato medico: si o no? Eccovi risolto il dilemma.

 

Nel giugno del 2005, la regione Piemonte ha approvato una legge regionale, la n°15, intitolata Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure, promulgata dal Presidente  Regionale e pubblicata sul bollettino ufficiale n° 27 del 3 luglio 2008, la quale prevede che alcune autorizzazioni agli adempimenti in materia sanitaria, elencati nell’allegato B di suddetta legge, tra cui il certificato di sana e robusta costituzione per le attività ludico-ricreative, debbono considerarsi “aboliti”.

La legge è stata creata per semplificare alcune procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni e alle idoneità, riducendo in modo significativo e concreto, gli adempimenti burocratici che incidono in modo negativo sugli obblighi a carico dei cittadini e degli operatori sanitari.

In particolar modo, l’abolizione del certificato di sana e robusta costituzione ha destato molti dubbi negli operatori del settore sportivo, soprattutto tra le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, fino all’entrata in vigore si suddetta legge regionale, subordivano il diritto del socio a frequentare i corsi e l’attività sportiva alla presentazione di un idoneo certificato medico.

E’ quindi opportuno fare il punto sulla situazione attuale. Premettendo che la materia è disciplinata da due decreti del Ministero della Salute, si rileva che, ad oggi, in base alle normative nazionali, l’obbligo di rilascio di certificazione è previsto nei seguenti casi:

·         Certificato di idoneità allo sport agonistico, previsto dal D.M. 18.02.1982, in ragione del quale sono obbligatorie le visite di idoneità allo sport;

·         Certificato di stato di buona salute, previsto dal D.M. 28.02.1983 del Ministero della Sanità – Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica – che riguarda alcune specifiche categorie di sportivi:

a)      <<gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche>>;

b)      <<coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982>>;

c)       <<coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale>>.

La conclusione è che nell’odierno sistema normativo, le attività motorie poste in essere da soggetti non riconosciuti ai fini sportivi dal Coni e alle quali partecipano dei “non tesserati” alle federazioni non presentano l’obbligo dell’acquisizione preventiva della certificazione medica. Alla stessa conclusione è giunta la Regione Piemonte che ha dovuto chiarire, tramite una circolare, che per il “certificato di sana e robusta costituzione per le attività ludico-ricreative” non esiste alcun obbligo normativo imposto sia a livello nazionale che regionale. Quindi per coloro che svolgono attività sportiva agonistica, per gli alunni che svolgono attività sportiva in ambito parascolastico, per soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica e amatoriale, riconosciuta da federazioni sportive ed enti di promozione sportiva, nonché per coloro che partecipano ai giochi della gioventù, continua ad essere obbligatoria la visita specialistica presso i medici generici, i medici specialisti pediatri di libera scelta oppure presso il medico dello sport.

La legge regionale di cui si discute non ha modificato nulla rispetto all’assetto precedente, dato che i principi del nostro ordinamento stabiliscono il sistema gerarchico delle leggi ponendo l’atto normativo regionale di grado inferiore a quello statale. Per concludere spostiamo l’attenzione sulle responsabilità dell’organizzatore delle attività sportive, nel caso in cui si verifichi un evento lesivo all’interno di un club. In tutti i casi in cui si possa dimostrare che il possesso preventivo del certificato avrebbe evitato l’evento o comunque ridotto le conseguenze del danno ingiusto, la circostanza che si possegga o meno il certificato  -al fine di valutare l’entità della responsabilità del gestore  - appare decisiva. A prescindere da qualsiasi legge regionale , sia che si organizzi attività sportiva sia che si organizzi attività motoria la richiesta del certificato appare corretta, auspicabile o rientrante nell’ordinaria diligenza del gestore del centro.

 

Sara Zanobbi - da "Il nuovo Club" - Certificati medici: sono ancora obbligatori? Di Antonio Commisso

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Il certificato medico-sportivo a norma di legge

di Romina Ridolfi



1/3/2006 -

Nel nostro Ordinamento giuridico la tutela sanitaria delle attività sportive trova riconoscimento già in alcuni articoli della Costituzione. L'art. 2 infatti "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" e senz'altro lo sport può essere inteso come una dimensione esistenziale in cui trova espressione la personalità umana.
L'art. 4 stabilisce che "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" e lo sport è annoverabile tra queste attività, soprattutto se svolto a livello professionistico.
Infine si ricorda che l'art. 32 nel 1° comma garantisce la tutela della salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"; nel 2° comma si evidenzia però che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni legislative", inoltre che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

In termini di liceità dell'esercizio delle attività sportive è innanzitutto vietato ogni atto lesivo della vita e dell'integrità fisica.
Lo sportivo poi (o chi lo rappresenta legalmente in caso di minore) deve prestare il consenso informato all'esercizio dell'attività, secondo il principio di libertà, inoltre deve dimostrare l'idoneità psico-fisica richiesta e deve rispettare le regole di condotta prescritte al fine di prevenire e di evitare eventi di danno o di pericolo.
La legge italiana (D.M. 18/2/1982; D.M. 28/2/1983; Circolare 18/3/1996) impone a chiunque si appresti ad iniziare un'attività sportiva di sottoporsi ad una visita di idoneità, distinguendo tra quella prevista per l'attività agonistica e quella per l'attività non agonistica.
E' bene quindi diffidare dei centri sportivi che non richiedono nè certificati, nè visite! Gli sportivi che devono ottenere il certificato di idoneità agonistica sono coloro che praticano attività sportive denominate agonistiche dalle Federazioni sportive nazionali, dal CONI, dagli Enti di propaganda sportiva riconosciuti ed i partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della gioventù. La visita per l'idoneità alla pratica di uno sport agonistico viene effettuata solo dagli specialisti in Medicina dello sport operanti in strutture autorizzate pubbliche o private ed iscritti in specifici albi regionali.

La visita deve essere completa di esami clinici e strumentali richiesti per quello specifico sport.
Il certificato di solito ha durata annuale e di ogni atleta il medico deve conservare una scheda con tutti gli esami effettuati per un periodo di 5 anni dalla data della visita.
E' sufficiente, invece, il certificato di idoneità sportiva non agonistica (cosiddetto certificato di buona salute) per i praticanti attività sportive qualificate non agonistiche dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di propaganda sportiva riconosciuti, dal CONI e per i partecipanti alle attività scolastiche ed alle fasi precedenti quelle nazionali dei Giochi della gioventù.
Il certificato di idoneità non agonistica può essere rilasciato, oltre che dal medico sportivo, anche dal proprio medico di base o dal pediatra di base, generalmente dopo una visita accurata senza l'obbligo di ulteriori accertamenti, salvo che il medico stesso non ritenga opportuno prescriverli. Si sottolinea che la visita medico sportiva non può essere espletata al di fuori delle strutture autorizzate, quindi non è ammissibile uno studio di Medicina dello sport all'interno di una struttura sportiva, a meno che non rispetti tutte le norme prescritte dal DPR del 22/7/1996.

Il certificato di idoneità sportiva per essere a norma di legge deve avere alcune caratteristiche:

  1. nell'intestazione devono comparire i dati del medico e la sua specializzazione, oppure la ASL o l'Ospedale di riferimento;

  2. deve essere specificato se trattasi di un certificato per l'attività agonistica o non agonistica;

  3. nel certificato non devono assolutamente comparire dati personali, fatta eccezione per quelli anagrafici, nel rispetto della Legge sulla privacy; 4)in calce devono essere riportati data, nome del medico che ha eseguito la visita e timbro con numero regionale/timbro ASL.




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