Nel giugno del 2005, la regione Piemonte ha approvato una legge regionale, la n°15, intitolata Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure, promulgata dal Presidente Regionale e pubblicata sul bollettino ufficiale n° 27 del 3 luglio 2008, la quale prevede che alcune autorizzazioni agli adempimenti in materia sanitaria, elencati nell’allegato B di suddetta legge, tra cui il certificato di sana e robusta costituzione per le attività ludico-ricreative, debbono considerarsi “aboliti”.
La legge è stata creata per semplificare alcune procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni e alle idoneità, riducendo in modo significativo e concreto, gli adempimenti burocratici che incidono in modo negativo sugli obblighi a carico dei cittadini e degli operatori sanitari.
In particolar modo, l’abolizione del certificato di sana e robusta costituzione ha destato molti dubbi negli operatori del settore sportivo, soprattutto tra le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, fino all’entrata in vigore si suddetta legge regionale, subordivano il diritto del socio a frequentare i corsi e l’attività sportiva alla presentazione di un idoneo certificato medico.
E’ quindi opportuno fare il punto sulla situazione attuale. Premettendo che la materia è disciplinata da due decreti del Ministero della Salute, si rileva che, ad oggi, in base alle normative nazionali, l’obbligo di rilascio di certificazione è previsto nei seguenti casi:
· Certificato di idoneità allo sport agonistico, previsto dal D.M. 18.02.1982, in ragione del quale sono obbligatorie le visite di idoneità allo sport;
· Certificato di stato di buona salute, previsto dal D.M. 28.02.1983 del Ministero della Sanità – Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica – che riguarda alcune specifiche categorie di sportivi:
a) <<gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche>>;
b) <<coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982>>;
c) <<coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale>>.
La conclusione è che nell’odierno sistema normativo, le attività motorie poste in essere da soggetti non riconosciuti ai fini sportivi dal Coni e alle quali partecipano dei “non tesserati” alle federazioni non presentano l’obbligo dell’acquisizione preventiva della certificazione medica. Alla stessa conclusione è giunta la Regione Piemonte che ha dovuto chiarire, tramite una circolare, che per il “certificato di sana e robusta costituzione per le attività ludico-ricreative” non esiste alcun obbligo normativo imposto sia a livello nazionale che regionale. Quindi per coloro che svolgono attività sportiva agonistica, per gli alunni che svolgono attività sportiva in ambito parascolastico, per soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica e amatoriale, riconosciuta da federazioni sportive ed enti di promozione sportiva, nonché per coloro che partecipano ai giochi della gioventù, continua ad essere obbligatoria la visita specialistica presso i medici generici, i medici specialisti pediatri di libera scelta oppure presso il medico dello sport.
La legge regionale di cui si discute non ha modificato nulla rispetto all’assetto precedente, dato che i principi del nostro ordinamento stabiliscono il sistema gerarchico delle leggi ponendo l’atto normativo regionale di grado inferiore a quello statale. Per concludere spostiamo l’attenzione sulle responsabilità dell’organizzatore delle attività sportive, nel caso in cui si verifichi un evento lesivo all’interno di un club. In tutti i casi in cui si possa dimostrare che il possesso preventivo del certificato avrebbe evitato l’evento o comunque ridotto le conseguenze del danno ingiusto, la circostanza che si possegga o meno il certificato -al fine di valutare l’entità della responsabilità del gestore - appare decisiva. A prescindere da qualsiasi legge regionale , sia che si organizzi attività sportiva sia che si organizzi attività motoria la richiesta del certificato appare corretta, auspicabile o rientrante nell’ordinaria diligenza del gestore del centro.
Sara Zanobbi - da "Il nuovo Club" - Certificati medici: sono ancora obbligatori? Di Antonio Commisso
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1/3/2006 -
Nel nostro Ordinamento giuridico la tutela sanitaria delle
attività sportive trova riconoscimento già in alcuni articoli della
Costituzione. L'art. 2 infatti "riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità" e senz'altro lo sport può essere
inteso come una dimensione esistenziale in cui trova espressione la
personalità umana.
L'art. 4 stabilisce che "ogni cittadino ha
il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società" e lo sport è annoverabile tra queste
attività, soprattutto se svolto a livello professionistico.
Infine si
ricorda che l'art. 32 nel 1° comma garantisce la tutela della salute
come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività"; nel 2° comma si evidenzia però che "nessuno può
essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per
disposizioni legislative", inoltre che "la legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
In
termini di liceità dell'esercizio delle attività sportive è
innanzitutto vietato ogni atto lesivo della vita e dell'integrità
fisica.
Lo sportivo poi (o chi lo rappresenta legalmente in caso di
minore) deve prestare il consenso informato all'esercizio dell'attività,
secondo il principio di libertà, inoltre deve dimostrare l'idoneità
psico-fisica richiesta e deve rispettare le regole di condotta
prescritte al fine di prevenire e di evitare eventi di danno o di
pericolo.
La legge italiana (D.M. 18/2/1982; D.M. 28/2/1983;
Circolare 18/3/1996) impone a chiunque si appresti ad iniziare
un'attività sportiva di sottoporsi ad una visita di idoneità, distinguendo
tra quella prevista per l'attività agonistica e quella per l'attività
non agonistica.
E' bene quindi diffidare dei centri sportivi
che non richiedono nè certificati, nè visite! Gli sportivi che devono
ottenere il certificato di idoneità agonistica sono coloro che praticano
attività sportive denominate agonistiche dalle Federazioni sportive
nazionali, dal CONI, dagli Enti di propaganda sportiva riconosciuti ed i
partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della gioventù. La visita
per l'idoneità alla pratica di uno sport agonistico viene effettuata
solo dagli specialisti in Medicina dello sport operanti
in strutture autorizzate pubbliche o private ed iscritti in specifici
albi regionali.
La visita deve essere completa di esami clinici e
strumentali richiesti per quello specifico sport.
Il certificato di
solito ha durata annuale e di ogni atleta il medico deve conservare una
scheda con tutti gli esami effettuati per un periodo di 5 anni dalla
data della visita.
E' sufficiente, invece, il certificato di idoneità
sportiva non agonistica (cosiddetto certificato di buona salute) per i
praticanti attività sportive qualificate non agonistiche dalle
Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di propaganda sportiva
riconosciuti, dal CONI e per i partecipanti alle attività scolastiche
ed alle fasi precedenti quelle nazionali dei Giochi della gioventù.
Il
certificato di idoneità non agonistica può essere rilasciato, oltre che
dal medico sportivo, anche dal proprio medico di base o
dal pediatra di base, generalmente dopo una visita accurata senza
l'obbligo di ulteriori accertamenti, salvo che il medico stesso non
ritenga opportuno prescriverli. Si sottolinea che la visita medico
sportiva non può essere espletata al di fuori delle strutture
autorizzate, quindi non è ammissibile uno studio di Medicina dello sport
all'interno di una struttura sportiva, a meno che non rispetti tutte le
norme prescritte dal DPR del 22/7/1996.
Il certificato di idoneità sportiva per essere a norma di legge deve avere alcune caratteristiche: